
Sezioni Unite sulla frode nel Superbonus 110%: la sentenza n. 36525/2026
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha depositato una sentenza destinata a fare da punto di riferimento in materia di illeciti penali connessi al Superbonus 110%. Con la pronuncia n. 36525 del 16 ottobre 2026 (udienza del 27 febbraio 2026), Presidente Mogini e Relatore Liberati, i giudici di legittimità hanno finalmente chiarito due questioni interpretative di grande rilievo pratico, che erano state oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Di seguito una sintesi ragionata dei principi affermati.
Il contesto normativo: il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è stato introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La misura ha consentito ai contribuenti di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per determinati interventi edilizi, con la possibilità, prevista dall’art. 121 del medesimo decreto, di optare in alternativa per:
- uno sconto anticipato in fattura da parte del fornitore;
- la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, comprese banche e intermediari finanziari.
Proprio questo meccanismo di monetizzazione del credito ha aperto la strada a condotte fraudolente, consistenti nella creazione di crediti d’imposta fittizi attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in tutto o in parte.
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
I giudici erano stati chiamati a risolvere due specifiche questioni di diritto, rimaste controverse tra i diversi orientamenti giurisprudenziali:
- Prima questione: se la condotta di costituzione di un credito d’imposta fittizio, attraverso fatture false e opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, fosse riconducibile al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) oppure al reato di truffa, eventualmente aggravata (artt. 640 e 640-bis c.p.).
- Seconda questione: qualora la condotta fosse inquadrata come truffa, se il reato dovesse ritenersi consumato oppure soltanto tentato.
I principi di diritto affermati dalla Corte
1. La qualificazione giuridica del fatto: si applica la truffa aggravata
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la costituzione di un credito d’imposta fittizio nel contesto del Superbonus 110%, realizzata mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è sussumibile nella fattispecie di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p., e non nel meno grave reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p.
Questa scelta qualificatoria comporta conseguenze significative sul piano sanzionatorio e processuale, trattandosi di un reato più grave, procedibile d’ufficio e punito con pene più severe.
2. Il momento consumativo: la prima cessione del credito
Sul secondo punto, la Corte ha chiarito che il reato di truffa aggravata si considera consumato — e non semplicemente tentato — nel momento in cui si perfeziona la prima cessione del credito d’imposta fittizio. Questo avviene attraverso:
- la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria;
- l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario tramite la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.
Le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che ai fini della consumazione siano necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua effettiva riscossione o un’ulteriore cessione a terzi.
Perché questa sentenza è importante
La pronuncia delle Sezioni Unite riveste un’importanza fondamentale per diverse ragioni:
- Certezza del diritto: risolve un contrasto interpretativo che aveva generato decisioni difformi nei tribunali italiani, garantendo uniformità nell’applicazione della legge penale.
- Maggiore rigore repressivo: l’inquadramento nella truffa aggravata comporta un trattamento sanzionatorio più severo rispetto all’art. 316-ter c.p., rafforzando la tutela delle risorse pubbliche.
- Anticipazione della soglia di punibilità: stabilire che il reato si consuma già con la prima cessione del credito significa che le condotte fraudolente sono perseguibili in una fase molto precoce, senza attendere che il danno erariale si materializzi pienamente.
- Impatto sui procedimenti in corso: la sentenza è destinata a orientare i procedimenti penali ancora pendenti relativi a frodi nel Superbonus, con potenziali effetti anche sulla prescrizione e sulle misure cautelari.
Conclusioni
La sentenza n. 36525/2026 delle Sezioni Unite rappresenta un intervento chiarificatore di assoluto rilievo nel panorama del diritto penale tributario italiano. Chi abbia fatto ricorso a meccanismi fraudolenti nell’ambito del Superbonus 110% — attraverso fatture false e cessioni fittizie di crediti d’imposta — risponde del reato di truffa aggravata, e il reato deve considerarsi già perfezionato al momento della prima cessione del credito fittizio sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondimenti o per valutare situazioni specifiche connesse al Superbonus 110% e ai profili di responsabilità penale, è possibile contattare lo Studio legale dell’avv. Tiziana Surace.
