Risarcimento dei danni da intelligenza artificiale: le novità del D.Lgs. 160/2026

Risarcimento dei danni da intelligenza artificiale

Risarcimento dei danni da intelligenza artificiale: le novità del D.Lgs. 160/2026

Il tema della responsabilità civile derivante dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è oggi al centro del dibattito giuridico italiano ed europeo. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 160/2026, il legislatore italiano ha compiuto un passo significativo: non ha ridisegnato le regole sostanziali della responsabilità civile, ma ha introdotto strumenti processuali concreti per rendere più efficace la tutela di chi subisce un danno causato da un sistema di IA. Di seguito analizziamo le principali novità, con un’attenzione particolare alle implicazioni pratiche per cittadini e professionisti.

Inquadramento generale: cosa cambia e cosa resta invariato

La scelta del legislatore è, in primo luogo, una scelta di metodo. Il Capo II del D.Lgs. 160/2026, dedicato agli “strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale”, non introduce nuove forme di responsabilità oggettiva né nuovi criteri di imputazione. Restano quindi pienamente applicabili le tradizionali norme del codice civile:

  • Art. 1218 c.c. – responsabilità contrattuale per inadempimento;
  • Art. 2043 c.c. – responsabilità extracontrattuale per fatto illecito;
  • Art. 2050 c.c. – responsabilità per esercizio di attività pericolose.

Il decreto interviene invece sul piano probatorio e dell’effettività della tutela, affrontando uno dei problemi più concreti e urgenti del contenzioso in materia di IA: l’asimmetria informativa tra il soggetto danneggiato e chi detiene il controllo del sistema e della relativa documentazione tecnica.

Il contesto europeo: il collegamento con la normativa dell’Unione

La nuova disciplina italiana si inserisce in un quadro sovranazionale ben definito. Il Capo II riprende, sul piano nazionale, i due pilastri fondamentali della proposta di direttiva europea sulla responsabilità da IA (AILD), successivamente ritirata:

  • la divulgazione degli elementi di prova (art. 3 della proposta);
  • la presunzione relativa del nesso causale in caso di colpa (art. 4 della proposta).

Il legislatore italiano aggiunge però due soluzioni originali, non presenti nella proposta europea:

  • l’irrilevanza esimente della conformità all’AI Act;
  • l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile.

La disciplina dovrà inoltre coordinarsi con la nuova Direttiva n. 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi, che include espressamente il software tra i “prodotti” e prevede, agli artt. 9 e 10, meccanismi analoghi di divulgazione probatoria e presunzioni di difettosità. L’Italia, come tutti gli Stati membri, aveva tempo fino al 9 dicembre 2026 per il recepimento di tale direttiva.

Ambito di applicazione: chi è coinvolto e in quali casi

L’art. 16 del decreto definisce il perimetro applicativo della nuova disciplina, che presenta una struttura articolata:

  • Le norme sull’accesso alle prove si applicano a tutte le azioni risarcitorie – contrattuali ed extracontrattuali – per danni derivanti dall’utilizzo di un sistema di IA;
  • La presunzione del nesso causale e la regola sull’irrilevanza della conformità operano invece soltanto quando il danno derivi dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act (Regolamento UE n. 2024/1689).

Per le definizioni di sistema di IA, fornitore, deployer, importatore e distributore, il decreto rinvia correttamente all’art. 3 del Regolamento UE sull’IA. Il riferimento all’utilizzo del sistema – e non alla sola immissione sul mercato – estende la disciplina all’intera catena del valore.

Un profilo di particolare interesse pratico riguarda i professionisti che impiegano strumenti di IA nell’esercizio della propria attività (ad esempio avvocati, medici, consulenti). In qualità di deployer, tali soggetti potrebbero rientrare pienamente nel perimetro dell’art. 16, con conseguente applicazione delle nuove regole anche alla loro responsabilità contrattuale verso i clienti.

Restano ferme, e si cumulano senza escludersi a vicenda, le discipline in materia di:

  • responsabilità per trattamento illecito dei dati personali;
  • responsabilità da prodotti difettosi.

Al consumatore è riconosciuta la possibilità di agire davanti al foro della propria residenza o domicilio, in un’ottica di agevolazione dell’accesso alla giustizia.

Le nuove regole sulla prova: il cuore operativo della riforma

Il fulcro della nuova disciplina è rappresentato dall’art. 17, che introduce un meccanismo innovativo di accesso agli elementi di prova detenuti dalla controparte o da terzi.

L’ordine di esibizione giudiziale

Su istanza del soggetto danneggiato, il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione degli elementi pertinenti al funzionamento del sistema di IA. Per ottenere tale ordine, il richiedente deve allegare fatti idonei a rendere verosimile la domanda e il collegamento tra l’output del sistema e il danno subito.

La norma tipizza espressamente alcuni degli elementi che possono essere oggetto di esibizione:

  • registri (log) di funzionamento del sistema;
  • documentazione sul sistema di gestione dei rischi (art. 9 AI Act);
  • documentazione tecnica (art. 11 AI Act);
  • informazioni su parametri e modalità della supervisione umana (art. 14 AI Act);
  • registrazioni conservate dai deployer (art. 26, par. 6, AI Act).

L’ordine giudiziale è governato dai principi di necessità e proporzionalità. Il giudice è tenuto a bilanciare l’interesse probatorio del richiedente con la tutela dei segreti commerciali, secondo quanto previsto dagli artt. 98, 99 e 121-ter del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

Un modello innovativo rispetto al codice di procedura civile

La soglia di accesso basata sulla verosimiglianza rappresenta una netta discontinuità rispetto all’art. 210 c.p.c., tradizionalmente applicato in maniera restrittiva dalla giurisprudenza. Il modello di riferimento si avvicina piuttosto agli strumenti già sperimentati nel contenzioso industrialistico e antitrust (cfr. art. 121 c.p.i. e artt. 3 ss. del D.Lgs. n. 3/2017).

Le conseguenze dell’inottemperanza

Il decreto prevede un regime differenziato in caso di mancata esibizione:

  • Se la parte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e, qualora l’ordine riguardi la documentazione tipizzata dal comma 2, ritenere ammessi i fatti allegati dall’istante;
  • Al terzo inadempiente può essere comminata una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 10.000 euro.

Conclusioni: una riforma processuale attesa e necessaria

Il D.Lgs. n. 160/2026 rappresenta un intervento equilibrato e tecnicamente coerente con il quadro normativo europeo. Senza stravolgere le regole sostanziali della responsabilità civile, il legislatore italiano ha scelto di potenziare gli strumenti processuali a disposizione del danneggiato, riducendo concretamente lo svantaggio informativo rispetto ai soggetti che controllano i sistemi di IA.

Resta aperta la sfida del coordinamento con la Direttiva europea sulla responsabilità da prodotti difettosi, il cui recepimento rappresenterà un banco di prova cruciale per la coerenza complessiva del sistema. Il monitoraggio dell’applicazione giurisprudenziale delle nuove norme sarà fondamentale per valutarne l’efficacia reale.

Lo studio legale dell’avv. Tiziana Surace segue con attenzione l’evoluzione della normativa in materia di intelligenza artificiale e responsabilità civile digitale. Per approfondimenti o consulenze specifiche, non esitate a contattarci.

1 commento su “Risarcimento dei danni da intelligenza artificiale: le novità del D.Lgs. 160/2026”

  1. Mi sono rivolto all’Avvocato Surace e mi sono trovato benissimo. Mi ha ascoltato con attenzione e mi ha spiegato tutto in modo semplice, chiaro e professionale

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