La Cassazione apre alla Giustizia Riparativa anche nei reati di bancarotta
Lo Studio Legale Surace analizza una pronuncia di particolare rilievo in materia di giustizia riparativa. Con la sentenza n. 29030 del 30 luglio 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato un principio destinato a incidere significativamente sulla prassi applicativa: il mancato consenso della persona offesa, ovvero del curatore fallimentare nei reati di bancarotta, non costituisce ostacolo all’accesso dell’imputato a un programma di giustizia riparativa.
Il quadro normativo di riferimento
La decisione si inserisce nel solco della disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa, che ha delineato un sistema autonomo rispetto al procedimento penale, fondato sul dialogo tra le parti coinvolte nel fatto di reato, senza tuttavia subordinarne l’accesso al consenso vincolante della vittima.
I principi affermati dalla Suprema Corte
La pronuncia in commento consente di individuare due profili di particolare interesse pratico.
Accesso alla mediazione indipendente dal consenso della vittima. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini, il Giudice conserva il potere di autorizzare l’invio dell’imputato a un centro di mediazione anche laddove la persona offesa o la parte civile costituita manifestino il proprio diniego. Tale orientamento valorizza la funzione autonoma del percorso riparativo, che non necessita del consenso della controparte per essere avviato.
Il ricorso alla “vittima surrogata”. La Corte ha inoltre chiarito che il percorso dialogico può svolgersi anche attraverso il coinvolgimento di una figura definita “vittima surrogata”, ossia un soggetto terzo che, pur non essendo la persona direttamente offesa dal reato, consente comunque all’imputato di intraprendere un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione rispetto alle conseguenze della propria condotta.
Le implicazioni applicative
La sentenza n. 29030/2026 assume rilievo strategico per la difesa in procedimenti relativi a reati fallimentari, ove il curatore, portatore di interessi della massa creditoria, potrebbe non avere interesse o disponibilità a partecipare a un percorso di mediazione. Il principio affermato dalla Cassazione garantisce comunque all’imputato la possibilità di accedere ai benefici derivanti dalla partecipazione a un programma di giustizia riparativa, anche in assenza di collaborazione della controparte lesa dal reato.
Lo Studio Legale Surace rimane a disposizione per approfondire le implicazioni pratiche di tale orientamento giurisprudenziale, offrendo assistenza qualificata nella valutazione delle strategie difensive più opportune anche in relazione all’accesso ai percorsi di giustizia riparativa nei procedimenti penali fallimentari e nei reati contro il patrimonio.
